L'affitto del proprio appartamento come casa vacanze o comunque per periodi saltuari, non può essere vietato dal condominio in maniera generica. Una sentenza della Cassazione fa chiarezza.
Importante sentenza della Cassazione in merito alla possibilità di affittare il proprio appartamento in condominio come casa vacanze o in ogni caso come affitti brevi. Tali attività non possono essere vietate dall'assemblea condominiale, a meno che nel regolamento contrattuale stipulato al momento del rogito esista un divieto espresso e specifico.
La sentenza 22711 del 28 settembre ha per oggetto un appartamento destinato a locazioni di breve durata. La Corte ha ricordato come solo il regolamento contrattuale stipulato dal costruttore e accettato dall'acquirente al momento del rogito ha la facoltà di vietare lo svolgimento di una specifica attività.
Buone notizie per i proprietari che vogliono far fruttare il proprio alloggio con le varie formule per le locazioni brevi. Gli altri condomini non potranno, infatti, opporsi o contestare, a meno che non sia inserita una specifica clausola che stabilisce che non possano essere esercitate espressamente queste attività. Se invece la clausola è generica, il divieto non ha alcun valore.
Quando il regolamento può imporre divieti. Nella sentenza 22711 del 28 settembre scorso, la Cassazione per prima cosa ricorda che il regolamento contrattuale, ossia quello scritto dal costruttore e accettato al del rogito dell'appartamento è l'unico atto che può imporre limiti o divieti ai condomini in merito all'utilizzo dei propri appartamenti. Si tratta, infatti, di un atto che è parte integrante del contratto di acquisto, e per questo motivo le clausole relative ai diritti sulle proprietà private o comuni sono vincolanti per tutti i condomini. Per vietare uno singolo specifico utilizzo degli appartamenti, oppure lo svolgimento di una specifica attività, occorre però che nel regolamento contrattuale si faccia esplicito riferimento all'attività che si vuole vietare. In caso contrario l'attività in questione è sempre consentita.
L'affitto breve non è attività alberghiera. Nel caso esaminato dalla Cassazione, in particolare, il regolamento prevedeva il divieto di affitto o subaffitto degli appartamenti, ma precisando espressamente che il divieto era legato all'utilizzo degli immobili sotto forma di pensione o albergo. Secondo la Cassazione, però, questa formula non prevede un divieto assoluto di adibire i singoli vani dell'appartamento ad uso diverso da quello di privata abitazione, ma solo, appunto, allo svolgimento di una specifica attività. Di conseguenza una formula di questo tipo non vieta la locazione per brevi periodi, o l'affitto saltuario.
Quando ci si può appellare al regolamento. In base a quanto stabiltio nella sentenza, quindi, l'assemblea condominiale può appellarsi al regolamento contrattuale per vietare specifiche attività solo se nel testo del regolamento l'attività in questione è espressamente indicata. Se invece la formula contenuta nel regolamento non comprende con esattezza l'attività che si vuol vietare, non si può intervenire.
Chi vuol dare in locazione la casa con la formula degli affitti brevi non dovrà, perciò, chiedere alcun permesso e non potrà subire contestazioni.
Da Idealista. Fonte: Repubblica.it